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INPS: Assegno unico e universale – online il sito dedicato

L’INPS informa che è online il sito www.assegnounicoitalia.it, dedicato all’assegno unico e universale.

Il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

L’assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’ iban indicato dal richiedente.

Ad oggi sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli.

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Occorre ricordare che la domanda può essere presentata attraverso:

  • il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
  • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • gli enti di patronato.

INPS: COVID-19 – Cassa integrazione per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

L’INPS, con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, fornisce le istruzioni per la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, così come introdotta dal Decreto Sostegni ter.

In particolare, il comma 1, dell’articolo 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che: “In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande“.

I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda,possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall’articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

I termini di presentazione delle domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” sono i seguenti:

  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

INPS: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali – semplificazioni procedurali

L’INPS, con il messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022, fornisce le indicazioni operative rispetto a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 che ha previsto alcune semplificazioni agli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Fonte: INPS

INPS: nuova modalità di inserimento e modifica dell’IBAN per TFS e TFR

L’INPS, con il messaggio n. 773 del 16 febbraio 2022, comunica che, a decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), che prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.

Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.

Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.

INPS: Cassetto Previdenziale – servizio dismesso

L’INPS, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, dal 1° marzo 2022 il Cassetto Previdenziale viene dismesso.

Al suo posto è già attivo dal 14 dicembre 2020 il Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente, che permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive.

Il manuale utente è consultabile tramite il collegamento all’HELP disponibile sul menu principale.

 

Fonte: INPS

INL: Salute e sicurezza sul lavoro – obblighi formativi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021, come convertito dalla Legge n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Segue: dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. valutazione dei rischi;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste  al  preposto  (formazione  in  presenza  con  cadenza  almeno  biennale),  non  potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 

Fonte: INL

Nuova Impresa edizione 2022

Domande da aprile 2022. Contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro.

Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia dal 1°gennaio 2022 fino alla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (la data di chiusura dello sportello sarà definita nel bando attuativo n fase di pubblicazione)

L’impresa deve: 

– essere iscritta nel Registro delle Imprese e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022

– avere partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti 

Lavoratori autonomi con partita IVA individuale
– non iscritti al Registro delle Imprese
– che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia
– che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022
– che hanno il domicilio fiscale in Lombardia, come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate.

Esclusioni

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO: 

  • 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 
  • 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 
  • 92.00.02gestionediapparecchicheconsentonovincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 
  • 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
  • 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali). 

Eccezioni 

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. 

Requisiti ulteriori

I beneficiari inoltre devono: 

−  avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

−  avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell’erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali); 

−  nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale. 

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di iscrizione al Registro Imprese (per le MPMI) o l’inizio attivitàall’Agenzia delle Entrate (per i lavoratori autonomini con partita IVA) che deve decorrere dal 1° gennaio 2022 e finoalla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso (qualora lo sportello per presentare le domande chiudesse nei primi mesi del 2023) per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2022. 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

  • acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli); 
  • acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto; 
  • acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari); 
  • registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente

  • onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente); 
  • onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità; 
  • spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale; 
  • canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa; 
  • sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc). 

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro.
Le spese 
dovranno essere sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa dal 1° gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.


Sono ammissibili al contributo le sole spese in conto capitale, che dovranno costituire almeno il 50% del costo complessivo del progetto. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. 

Agevolazione

Contributo a fondo perduto nella misura del 50% a copertura delle spese in conto capitale  rendicontate sino ad un massimo di € 10.000.

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. 

L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime.
Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. 

Presentazione domande 

L’apertura dello sportello di presentazione delle domande è prevista per il mese di aprile 2022, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda. 

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.